Articolo 9 Legge n. 62/2001
"fondo per la promozione del libro
 e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale" 

1. Č istituito presso il Ministero per i beni e le attivitā culturali un fondo finalizzato alla assegnazione di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo dell'attivitā di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonchč per la loro diffusione all'estero.

2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1:
a) gli editori che intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali di elevato valore culturale e scientifico;
b) i soggetti che presentano piani di esportazione e commercializzazione di prodotti editoriali italiani all'estero.

3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonchč i criteri e le modalitā di accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivitā culturali d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli affari esteri per gli aspetti attinenti alla diffusione all'estero dei prodotti editoriali italiani.

4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i beni e le attivitā culturali conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse del fondo istituito ai sensi del medesimo comma:
a) per l'apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono privi, e nei quali il servizio di vendita al pubblico č inadeguato, in relazione alla popolazione residente;
b) nei casi diversi da quelli indicati alla lettera a), per la ristrutturazione di librerie o per l'apertura di nuove librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica o dalla specializzazione delle opere editoriali commercializzate o da formule commerciali innovative.

5. I criteri per la individuazione e la ripartizione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attivitā culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Per le finalitā di cui al presente articolo, č autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa annua massima di lire 2000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivitā culturali.