IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 marzo 2001, n.
62;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416; Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2001; Ritenuta la straordinaria
necessita' ed urgenza di differire l'efficacia delle disposizioni in
materia di prezzo dei libri, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62, per
consentire un'adeguata e opportuna sperimentazione in materia e per
evitare turbative al mercato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana il seguente decreto-legge:
Art.1. Differimento
del1a disciplina del prezzo dei libri 1.
Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62,
come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1
settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale per un periodo di un
anno.
2. Nel periodo di sperimentazione di cui al comma 1, non si applica
alla disciplina del prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il
comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del
prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta
sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure,
ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come
modificato dal presente decreto.
Art.2. Modificazioni all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62
1.
All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono introdotte le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "non superiore al dieci per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al
quindici per cento";
b) al comma 3, lettera h), le parole: "speciali"
ed "esclusivamente" sono soppresse;
c) al comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.";
d) nell'alinea del comma 4, le parole: "Salva
l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114," sono soppresse;
e) al comma 4, lettera b), le parole: "biblioteche,
archivi e musei pubblici" sono soppresse;
f) il comma 6 e' soppresso;
g) nell'alinea del comma 9, le parole: "a decorrere dal
secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge," sono soppresse;
h) al comma 9, lettera a), le parole: "2,4 e 6"
sono sostituite dalle seguenti: "2 e 4".
Art.3. Modificazioni
alla legge 5 agosto 1981, n. 416 1.
All'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come
modificato dall'articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea del comma 1 tra le parole: "esclusione
dei" e: "dipendenti" e' inserita la seguente:
"giornalisti";
b) al comma 1, lettera a), la parola: "360" e'
sostituita dalla seguente: "384".
Art.4. Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. |