NUOVE NORME SULL'EDITORIA
PREZZO DEI LIBRI

Ai sensi dell'art.11 della legge 7 marzo 2001, n.62, recante nuove norme sull'editoria e modifiche alla legge n.416/81, viene disciplinata la materia del prezzo dei libri.

SPETTA ALL'EDITORE O IMPORTATORE FISSARE IL PREZZO

Il principio informatore della materia è quello della libertà, in capo all'editore o all'importatore, di fissare il prezzo dei libri venduti sul territorio nazionale.
La vendita dei libri al consumatore finale, da chiunque (librerie/altri commercianti al dettaglio di prodotti appartenenti al settore non alimentare) e con qualsiasi modalità sia effettuata, è consentita comunque ad un prezzo effettivo scontato in percentuale non superiore al 10% rispetto al prezzo fissato dall'editore o importatore.

Collane, collezioni, grandi opere

Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato dall'editore o importatore in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono: ciò vuol dire che le condizioni di acquisto delle collane, collezioni e grandi opere possono essere diverse (normalmente più convenienti) rispetto all'acquisto dei singoli volumi.

DEROGHE

Sconto fino al 20%

Lo sconto massimo sui libri può invece arrivare fino al 20%:

a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del D.Lgs. n.112/98 (si tratta delle manifestazioni fieristiche, ora disciplinate dalla legge 11 gennaio 2001, n.7 (Legge-quadro sul settore fieristico);
b) in favore di biblioteche, archivi, musei pubblici, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università. Tali soggetti devono essere consumatori finali (non devono cioè interporsi in una vendita a favore di ulteriori soggetti);
c) in caso di vendita per corrispondenza.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), comunque, si applica l'art.15 del D.Lgs. n.114/98 ("decreto Bersani"), che disciplina le "vendite straordinarie", con riferimento alle vendite di liquidazione e promozionali; difficilmente, invece, si potrà fare riferimento alle vendite di fine stagione o saldi, che si riferiscono ai prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, nonché alle vendite sottocosto, dal momento che con uno sconto del 20% è molto improbabile, se non impossibile, che il prezzo finale scenda sotto il margine del prezzo d'acquisto.

Il commerciante al dettaglio di libri, dunque, deve rispettare la legislazione nazionale e regionale in materia di vendite di liquidazione e promozionali, circa le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite.

Libri scolastici

La riduzione massima del prezzo non può superare il 5% per i libri di testo scolastici, salva l'applicazione delle disposizioni di cui alle leggi nn.297/94 e 448/98, che si riportano:

Legge 297/94. Articolo 153 - Determinazione del prezzo massimo di copertina
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.
2. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni pubbliche tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo sul prezzo di copertina sarà effettuato uno sconto.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al primo comma nonché a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto.

Legge 448/98. Art.27
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonché per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.

Prezzo fissato liberamente dal venditore al dettaglio

Le disposizioni che rimettono la fissazione del prezzo alla libera determinazione dell'editore/importatore e consentono al commerciante di applicare una riduzione fino al 10% non si applicano per una serie di prodotti tassativamente indicati dall'art.11, comma 3, della legge, e cioè

p.verde-celeste.gif (523 bytes) Libri per bibliofili (pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica);
p.verde-celeste.gif (523 bytes) Libri d'arte (stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche; con illustrazioni eseguite direttamente a mano; rilegati in forma artigianale);
p.verde-celeste.gif (523 bytes) Libri antichi e di edizioni esaurite;
p.verde-celeste.gif (523 bytes) Libri usati;
p.verde-celeste.gif (523 bytes) Libri posti fuori catalogo dall'editore;
p.verde-celeste.gif (523 bytes) Libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;
p.verde-celeste.gif (523 bytes) Libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
p.verde-celeste.gif (523 bytes) Edizioni speciali destinate esclusivamente ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi;

p.verde-celeste.gif (523 bytes) Libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico.

Gli elencati prodotti, dunque, possono essere posti in vendita al prezzo liberamente fissato dal libraio o altro commerciante al dettaglio.

SANZIONI E VIGILANZA

La vendita di libri, qualora effettuata in difformità dalle disposizioni sopra richiamate ed esplicitate, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt.22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.114/98.
Si tratta della sanzione pecuniaria da uno a sei milioni, sia per l'attività di vendita svolta su aree private in sede fissa che per quella esercitata su aree pubbliche, con la differenza che nella prima ipotesi non si aggiunge - in caso di particolare gravità o recidiva - la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni, mentre nella seconda accade l'esatto contrario.
Spetta al Comune vigilare sul rispetto delle disposizioni e provvedere all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni; i proventi sono attribuiti al Comune nel cui territorio le violazioni hanno avuto luogo.

ENTRATA IN VIGORE

La legge entra in vigore il 5 aprile 2001 e da tale data potranno essere contestate le violazioni sopra descritte.

FUTURE MODIFICHE

Decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, unificata con la Conferenza Stato-Regioni, con proprio decreto, può provvedere alla ulteriore individuazione:

p.verde-celeste.gif (523 bytes) della misura massima degli sconti ordinari (attualmente 10%), e di quelli particolari per le manifestazioni fieristiche/vendita a biblioteche, archivi, musei, ONLUS, ecc./ vendita per corrispondenza (attualmente 20%) e per i testi scolastici (attualmente 5%)
p.verde-celeste.gif (523 bytes) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4 dell'art.11 (cioè del caso in cui il prezzo è fissato liberamente dal commerciante al dettaglio e di quello in cui può applicarsi lo sconto fino al 20%), anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali ivi previsto o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.

ESPOSIZIONE DEL PREZZO DI VENDITA

Si richiama l'art.14 del D.Lgs. n.114/98 (Pubblicità dei prezzi), il quale prevede che "i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo".
Detta disposizione riprende pedissequamente la norma di cui all'abrogato art.59 del Dm 4.8.1988, n.375. Quest'ultimo, a sua volta, esonerava il titolare dell'esercizio dall'obbligo di pubblicizzare il prezzo dei libri nelle forme indicate qualora questi riportassero il prezzo impresso sulla copertina o in un catalogo messo a disposizione degli acquirenti.
Dal momento che quest'ultima norma non è stata riproposta nell'ambito della nuova legislazione sul commercio, è già accaduto a qualche libraio di vedersi contestare la mancata pubblicità del prezzo dei libri esposti nelle vetrine.
Resta fermo, comunque, che - ai sensi dell'art.14, comma 2, del decreto Bersani - "negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico".