Ai sensi dell'art.11 della legge 7 marzo 2001, n.62, recante nuove norme
sull'editoria e modifiche alla legge n.416/81, viene disciplinata la materia del prezzo
dei libri.
SPETTA ALL'EDITORE O
IMPORTATORE FISSARE IL PREZZO
Il principio
informatore della materia è quello della libertà, in capo all'editore o
all'importatore, di fissare il prezzo dei libri venduti sul territorio nazionale.
La vendita dei libri al consumatore finale, da chiunque (librerie/altri commercianti al
dettaglio di prodotti appartenenti al settore non alimentare) e con qualsiasi modalità
sia effettuata, è consentita comunque ad un prezzo effettivo scontato in
percentuale non superiore al 10% rispetto al prezzo fissato dall'editore o
importatore.
Collane, collezioni,
grandi opere
Il prezzo
complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato dall'editore o
importatore in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli
volumi che le compongono: ciò vuol dire che le condizioni di acquisto delle collane,
collezioni e grandi opere possono essere diverse (normalmente più convenienti) rispetto
all'acquisto dei singoli volumi.
DEROGHE
Sconto fino al 20%
Lo sconto massimo sui libri
può invece arrivare fino al 20%:
a)
in
occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale,
regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del D.Lgs. n.112/98 (si tratta delle manifestazioni
fieristiche, ora disciplinate dalla legge 11 gennaio 2001, n.7 (Legge-quadro sul
settore fieristico);
b) in favore di biblioteche, archivi, musei pubblici,
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), centri di formazione legalmente
riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università. Tali soggetti
devono essere consumatori finali (non devono cioè interporsi in
una vendita a favore di ulteriori soggetti);
c) in caso di vendita per corrispondenza.
Nei casi di cui alle
lettere a), b) e c), comunque, si applica l'art.15 del D.Lgs. n.114/98 ("decreto
Bersani"), che disciplina le "vendite straordinarie", con riferimento alle
vendite di liquidazione e promozionali; difficilmente, invece, si potrà
fare riferimento alle vendite di fine stagione o saldi, che si riferiscono ai
prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non
vengono venduti entro un certo periodo di tempo, nonché alle vendite sottocosto,
dal momento che con uno sconto del 20% è molto improbabile, se non impossibile, che il
prezzo finale scenda sotto il margine del prezzo d'acquisto.
Il
commerciante al dettaglio di libri, dunque, deve rispettare la legislazione nazionale e
regionale in materia di vendite di liquidazione e promozionali, circa le modalità di
svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i
periodi e la durata delle vendite.
Libri scolastici
La riduzione
massima del prezzo non può superare il 5% per i libri di testo scolastici , salva
l'applicazione delle disposizioni di cui alle leggi nn.297/94 e 448/98, che si riportano:
Legge
297/94. Articolo 153 - Determinazione del prezzo massimo di copertina
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stabilito il prezzo massimo
di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche
tecniche dei singoli volumi.
2. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni pubbliche
tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo sul prezzo di copertina sarà effettuato
uno sconto.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato a modificare, anno per anno, ove
occorra in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al primo comma nonché a
stabilire le norme per l'attuazione dello sconto.
Legge
448/98. Art.27
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono
emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze
tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a
decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonché per l'individuazione dei criteri per la
determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per
ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le
proprie scelte.
Prezzo fissato
liberamente dal venditore al dettaglio
Le disposizioni che
rimettono la fissazione del prezzo alla libera determinazione dell'editore/importatore e
consentono al commerciante di applicare una riduzione fino al 10% non si applicano per una
serie di prodotti tassativamente indicati dall'art.11, comma 3, della legge, e cioè
Libri
per bibliofili (pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata
qualità formale e tipografica);
Libri
d'arte (stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle
opere artistiche; con illustrazioni eseguite direttamente a mano; rilegati in forma
artigianale);
Libri
antichi e di edizioni esaurite;
Libri
usati;
Libri
posti fuori catalogo dall'editore;
Libri
venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;
Libri
pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo
acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
Edizioni
speciali destinate esclusivamente ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi;
Libri
venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico.
Gli elencati
prodotti, dunque, possono essere posti in vendita al prezzo liberamente fissato dal
libraio o altro commerciante al dettaglio.
SANZIONI E VIGILANZA
La vendita di libri,
qualora effettuata in difformità dalle disposizioni sopra richiamate ed esplicitate,
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt.22, comma 3, e 29, commi 2 e 3,
del D.Lgs. n.114/98.
Si tratta della sanzione pecuniaria da uno a sei milioni, sia per l'attività di vendita
svolta su aree private in sede fissa che per quella esercitata su aree pubbliche, con la
differenza che nella prima ipotesi non si aggiunge - in caso di particolare gravità o
recidiva - la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non
superiore a venti giorni, mentre nella seconda accade l'esatto contrario.
Spetta al Comune vigilare sul rispetto delle disposizioni e provvedere all'accertamento ed
all'irrogazione delle sanzioni; i proventi sono attribuiti al Comune nel cui territorio le
violazioni hanno avuto luogo.
ENTRATA IN VIGORE
La legge entra in
vigore il 5 aprile 2001 e da tale data potranno essere contestate le violazioni sopra
descritte.
FUTURE MODIFICHE
Decorsi due anni
dall'entrata in vigore della legge, il Ministro per i beni e le attività culturali,
sentiti il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, nonché la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
unificata con la Conferenza Stato-Regioni, con proprio decreto, può provvedere alla
ulteriore individuazione:
della
misura massima degli sconti ordinari (attualmente 10%), e di quelli particolari per le
manifestazioni fieristiche/vendita a biblioteche, archivi, musei, ONLUS, ecc./ vendita per
corrispondenza (attualmente 20%) e per i testi scolastici (attualmente 5%)
di
ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4 dell'art.11 (cioè del caso in cui il
prezzo è fissato liberamente dal commerciante al dettaglio e di quello in cui può
applicarsi lo sconto fino al 20%), anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali ivi
previsto o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina
del prezzo fisso.
ESPOSIZIONE DEL PREZZO DI
VENDITA
Si richiama l'art.14
del D.Lgs. n.114/98 (Pubblicità dei prezzi), il quale prevede che "i prodotti
esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e
nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita,
ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita
al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo".
Detta disposizione riprende pedissequamente la norma di cui all'abrogato art.59 del Dm
4.8.1988, n.375. Quest'ultimo, a sua volta, esonerava il titolare dell'esercizio
dall'obbligo di pubblicizzare il prezzo dei libri nelle forme indicate qualora questi
riportassero il prezzo impresso sulla copertina o in un catalogo messo a disposizione
degli acquirenti.
Dal momento che quest'ultima norma non è stata riproposta nell'ambito della nuova
legislazione sul commercio, è già accaduto a qualche libraio di vedersi contestare la
mancata pubblicità del prezzo dei libri esposti nelle vetrine.
Resta fermo, comunque, che - ai sensi dell'art.14, comma 2, del decreto Bersani -
"negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema
di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato
in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico". |