Iter
completo approvazione ed emendamenti articolo 11 sul prezzo fisso dei
libri, legge n. 62/2001
LEGGE 7
MARZO 2001 N. 62 RECANTE “NUOVE NORME SULL’EDITORIA E SUI PRODOTTI
EDITORIALI E MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1981 N. 416” PUBBLICATA NELLA
GAZZETTA UFFICIALE N. 67 DEL 21 MARZO 2001, E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA
CON DECRETO-LEGGE N. 99 DEL 5 APRILE 2001, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA
UFFICIALE N. 80 DEL 5 APRILE 2001 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 198 DEL 9
MAGGIO 2001 PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 122 DEL 28 MAGGIO
2001.
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Art. 9.
(Fondo per la promozione del libro
e dei prodotti editoriali
di elevato valore culturale)
1. È istituito
presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo finalizzato alla
assegnazione di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per
lo sviluppo dell’attività di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei
prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonchè per la loro diffusione
all’estero.
2. Possono
accedere al fondo di cui al comma 1:
a) gli editori
che intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali di elevato
valore culturale e scientifico;
b) i soggetti che presentano piani di esportazione e commercializzazione di
prodotti editoriali italiani all’estero.
3. Il
funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonchè i criteri e le modalità di
accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati con regolamento,
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal Ministro per i beni e le attività culturali d’intesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli
affari esteri per gli aspetti attinenti alla diffusione all’estero dei prodotti
editoriali italiani.
4. Ai fini
indicati al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali conferisce
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse
del fondo istituito ai sensi del medesimo comma:
a) per l’apertura
di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono privi, e nei
quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato, in relazione alla
popolazione residente;
b) nei casi diversi da quelli indicati alla lettera a), per la ristrutturazione
di librerie o per l’apertura di nuove librerie, caratterizzate da innovazione
tecnologica o dalla specializzazione delle opere editoriali commercializzate o
da formule commerciali innovative.
5. I criteri per
la individuazione e la ripartizione alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano delle risorse indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Per le
finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2003,
la spesa annua massima di lire 2000 milioni. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali.
Art. 10.
(Messaggi pubblicitari di promozione
del libro e della lettura)
1. I messaggi
pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti,
associazioni di categoria, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei
confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di
favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono
considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all’articolo 8 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
Art. 11.
(Disciplina del prezzo dei libri)
1. Il prezzo al
consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente
fissato dall’editore o dall’importatore ed è da questi apposto, comprensivo di
imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. È consentita
la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità
effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al
15 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.
3. I commi 1 e 2
non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per
bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito
ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;
b) libri d’arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi
artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni
eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall’editore;
f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;
g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei
mesi dall’ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al
dettaglio;
h) edizioni destinate ad essere cedute nell’ambito di rapporti associativi;
i) libri venduti nell’ambito di attività di commercio elettronico
i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.
4. I libri
possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l’80 e il
100 per cento:
a) in occasione
di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale
e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di
formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità
scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
educative ed università, i quali siano consumatori finali;
c) quando sono venduti per corrispondenza.
5. Il prezzo
complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del
comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli
volumi che le compongono.
6. (soppresso)
7. La vendita di
libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del
presente articolo, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli
22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
8. Il comune
vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede
all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i
relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto
luogo.
9. Il Ministro
per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, nonchè la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può provvedere alla
ulteriore individuazione:
a) della misura
massima dello sconto di cui ai commi 2 e 4;
b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando
l’elenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali
consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.
DECRETO-LEGGE 5
APRILE 2001, N. 99. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL PREZZO DI
VENDITA DEI LIBRI. (GU N. 80 DEL 5-4-2001)
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Art. 1 -
Differimento della disciplina del prezzo dei libri
1. Le
disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come
modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 settembre 2001
e si applicano a titolo sperimentale per un periodo di un anno.
2. Nel periodo di
sperimentazione di cui al comma 1, non si applica alla disciplina del prezzo dei
libri l’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
3. Al termine del
periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e
proposte in materia di disciplina del prezzo del libro, redige un rapporto
sull’esito della predetta sperimentazione, ai fini dell’eventuale adozione delle
conseguenti misure, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo
2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.
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DECRETO-LEGGE 5
aprile 2001, n.99 Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di
vendita dei libri. (GU n. 80 del 5-4-2001)
testo in vigore
dal: 5-4-2001
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7
marzo 2001, n. 62;
Vista la legge 5
agosto 1981, n. 416;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2001;
Ritenuta la
straordinaria necessita' ed urgenza di differire l'efficacia delle disposizioni
in materia di prezzo dei libri, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62, per
consentire un'adeguata e opportuna sperimentazione in materia e per evitare
turbative al mercato;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile
2001;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a
il seguente
decreto-legge:
Art. 1.
Differimento
del1a disciplina del prezzo dei libri
1. Le
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come
modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 settembre 2001
e si applicano a titolo sperimentale per un periodo di un anno.
2. Nel periodo di
sperimentazione di cui al comma 1, non si applica alla disciplina del prezzo dei
libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
3. Al termine del
periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e
proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto
sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle
conseguenti misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo
2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.
Art. 2.
Modificazioni
all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62
1. All'articolo
11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono introdotte le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le
parole: "non superiore al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non
superiore al quindici per cento";
b) al comma 3, lettera h), le parole: "speciali" ed "esclusivamente" sono
soppresse;
c) al comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "i-bis) libri venduti
a biblioteche, archivi e musei pubblici.";
d) nell'alinea del comma 4, le parole: "Salva l'applicazione dell'articolo 15
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114," sono soppresse;
e) al comma 4, lettera b), le parole: "biblioteche, archivi e musei pubblici"
sono soppresse;
i) il comma 6 e' soppresso;
g) nell'alinea del comma 9, le parole: "a decorrere dal secondo anno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse;
h) al comma 9, lettera a), le parole: "2,4 e 6" sono sostituite dalle seguenti:
"2 e 4".
Art. 3.
Modificazioni
alla legge 5 agosto 1981, n. 416
1. All'articolo
37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 14
della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea
del comma 1 tra le parole: "esclusione dei" e: "dipendenti" e' inserita la
seguente: "giornalisti";
b) al comma 1, lettera a), la parola: "360" e' sostituita dalla seguente: "384".
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 5 aprile 2001
CIAMPI |