NUOVE NORME DI TUTELA DEL
 DIRITTO D'AUTORE

Si comunica che sulla gazzetta ufficiale n.206, del 4 settembre scorso, è stata pubblicata la legge 18 agosto 2000, n.248, recante "Nuove norme di tutela del diritto d'autore", che modifica, in parte, il testo della legge 22 aprile 1941, n.633, sulla "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

Le nuove disposizioni trovano la loro ratio nei progressi della tecnica e, parallelamente, nell'esigenza di apprestare l'adeguata tutela agli aventi diritto. La legge dà un chiaro segnale contrario alla pirateria commerciale ed all'abusivismo.

Notevoli le novità in materia di limiti alla riproduzione di testi mediante fotocopia, xerocopia o altro mezzo e di divieto di noleggio abusivo di supporti fonografici ed audiovisivi (a tali fini vengono equiparate al noleggio, a certe condizioni, la vendita con patto di riscatto e la vendita sottoposta a condizione risolutiva).

Da segnalare, in negativo, la reintroduzione dell'obbligo di preventivo avviso al questore per l'esercizio dell'attività di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio o cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, musicassette o altro supporto.

La legge è entrata vigore il 19 settembre.

1. Fotocopie, xerocopie e simili

La versione originaria dell'art.68 considerava "libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera al pubblico"; libera era considerata altresì "la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca". In ogni caso, era vietato lo spaccio di dette copie al pubblico ed, in genere, ogni utilizzazione concorrente con i diritti di utilizzazione economica spettanti agli autori.

Ora l'art.2 della legge 248/00 consente la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o analogo sistema, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità.

I responsabili dei punti o centri di riproduzione che utilizzino o mettano a disposizione del pubblico apparecchi per la fotocopia, la xerocopia o analogo sistema devono corrispondere agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno così riprodotte un compenso la cui misura e le cui modalità di pagamento sono determinate, insieme alla misura della provvigione spettante alla SIAE, mediante accordi tra la stessa SIAE e le associazioni delle categorie interessate. In mancanza di tali accordi, dispone in materia un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'efficacia di tali disposizioni decorre dalla data di stipulazione degli accordi o dell'entrata in vigore del DPCM.
La ripartizione tra gli aventi diritto per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione può avvenire anche, mediante apposite convenzioni, tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Salvo diverso accordo, il compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

Le riproduzioni di opere esistenti nelle biblioteche fatte all'interno delle stesse con i mezzi tecnici sopra menzionati possono essere effettuate, sempre nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico (salvo si tratti di opera rara, fuori dai cataloghi editoriali), con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto stabilito con DPCM; il compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli Enti cui le biblioteche appartengono.

La violazione delle suddette disposizioni comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema da sei mesi ad un anno e l'applicazione della sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire. E' invece abrogata la legge n.159/93, nella parte in cui prevedeva la sanzione da uno a tre milioni (e, in casi di particolare gravità, fino a dieci milioni) per chiunque abusivamente riproducesse a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, ponesse in commercio, detenesse per la vendita o introducesse a fini di lucro nel territorio dello Stato dette riproduzioni.