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Si comunica
che, con decreto legge 2 settembre 2002, n.192, il Consiglio dei Ministri ha
differito al 31 dicembre p.v. la scadenza del periodo di sperimentazione
della disciplina del prezzo dei libri, al fine di consentire
l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, anche in merito alla
praticabilità di interventi promozionali.
Rimane dunque valida in generale, fino alla data indicata, la previsione, di
cui all'art.11, secondo comma, della legge 7 marzo 2001, n.62, secondo cui
"è consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque
e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da
una percentuale non superiore al 15% di quello fissato ai sensi del comma 1
(dagli editori)".
Il Comitato istituito con DPCM per la formulazione di valutazioni e proposte
in materia dovrà redigere il nuovo rapporto circa l'esito della
sperimentazione trenta giorni prima della nuova scadenza.
Va però sottolineata l'abrogazione (art.1, comma 1, lett.b, del DL n.192)
del secondo comma dell'art.1 del decreto legge 5 aprile 2001, n.99,
convertito nella legge 9 maggio 2001, n.198.
Detta disposizione impediva, durante il periodo di sperimentazione,
l'applicazione dell'art.15 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, disciplinante
l'effettuazione delle "vendite straordinarie", tra le quali le
vendite promozionali e di liquidazione.
Con circolare n.3545/C, del 10 maggio 2002, il Ministero delle attività
produttive aveva chiarito che "per tutto il periodo di
sperimentazione non è consentito al rivenditore effettuare una vendita dei
prodotti editoriali in discorso (i libri) che si concretizzi
nell'utilizzo di percentuali di sconto superiori a quelle stabilite
dall'art.11 (della legge 7 marzo 2001, n.62) in relazione alle
specifiche fattispecie previste: ove così non fosse, infatti, non
troverebbe giustificazione la previsione di cui al comma 2 (dell'art.1) della
predetta legge n.198".
Con l'abrogazione della norma richiamata, dunque, non valgono più le
considerazioni relative all'inapplicabilità della disciplina di cui
all'art.15 del D.Lgs. n.114/98 per il periodo della sperimentazione. Ergo, i
rivenditori di libri potranno - anche fino al 31 dicembre 2002 - effettuare
vendite promozionali, con sconti eventualmente superiori al 15%.
Le promozioni saranno soggette, naturalmente, alle disposizioni di cui
all'art.15 del "decreto Bersani", laddove prevede che "le
vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o
una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo determinato"
e che "le Regioni (…) disciplinano le modalità di svolgimento, la
pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione",
nonché alle disposizioni sulle vendite sottocosto (DPR n.218/01).
Inoltre, i rivenditori di libri, nell'effettuare vendite straordinarie,
dovranno rispettare le disposizioni regionali in materia.
Sotto quest'aspetto, si sottolinea come alcune Regioni abbiano approvato
negli ultimi anni apposita legislazione disciplinante le vendite
promozionali, limitando i periodi ed il numero delle volte in cui dette
vendite possono essere effettuate in relazione a determinate categorie
merceologiche.
Eventuali interventi sindacali che perseguano lo scopo della limitazione
degli sconti sui libri potranno dunque far riferimento alle Regioni.
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