Circolare n. 3545/C del Ministero Attività Produttive
Legge 7 marzo 2001, n. 62, art. 11
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 15
Disciplina del prezzo dei libri
Applicabilità della disciplina delle vendite straordinarie

Si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 11 della legge 7 marzo 2001, n.. 62 come modificata dalla legge di conversione 9 maggio 2001, n. 198, recante la "Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri".

Il predetto art. 11, al comma 2, dispone che il prezzo di vendita al pubblico dei libri, da chiunque e con qualsiasi mezzo effettuata, non può subire uno sconto in percentuale maggiore del quindici per cento rispetto a quello fissato dall'editore. Il comma 3 dell'articolo elenca i prodotti ai quali non si applica la disposizione, mentre il comma 4 individua i casi nei quali lo sconto può arrivare al venti per cento.

In conseguenza della predetta disposizione ogni rivenditore, legittimato alla vendita dei libri al consumatore finale, può applicare sul prezzo uno sconto entro la percentuale massima del 15% senza essere soggetto alle disposizioni recate dall'art. 15 del decreto n. 114, nonché alle normative regionali emanate in materia di vendite straordinarie ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

Non è possibile, infatti, sostenere la possibilità di effettuare uno sconto sul prezzo del libro superiore a detta percentuale del 15% stabilita dall'art. 11 della legge n. 62, ad eccezione dei casi espressamente previsti dal medesimo articolo (cfr. commi 3 e 4).

Quanto sopra in conseguenza di quanto sancito dall'art. 1 del decreto legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito nella legge 9 maggio 2001, n. 198.

Con riferimento all'art. 11, la citata legge n. 198, oltre a modificare la percentuale di sconto indicata nella originaria versione recata dalla legge n. 62, ha stabilito che le disposizioni in esso contenute "hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale per un periodo di un anno" (cfr. art. 1, comma 1) e che nel periodo della sperimentazione "non si applica alla disciplina del prezzo dei libri l'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" (cfr. art. 1, comma 2).

"Al termine del periodo della sperimentazione il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62 (..)" (cfr. art. 1, comma 3).

Conseguentemente, per tutto il periodo di sperimentazione non è consentito al rivenditore effettuare una vendita dei prodotti editoriali in discorso che si concretizzi nell'utilizzo di percentuali di sconto superiori a quelle stabilite dall'art. 11 in relazione alle specifiche fattispecie previste: ove così non fosse, infatti, non troverebbe giustificazione la previsione di cui al comma 2 della predetta legge n. 198.

Tutto ciò premesso si richiama il disposto di cui all'art. 11, comma 1, della citata legge n. 62, il quale sancisce che "Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato".

Dalla predetta disposizione consegue che non sussiste un obbligo per l'editore di non modificare il prezzo inizialmente stabilito, essendo prevista quale sola prescrizione quella di fissarlo ed indicarlo su ciascun esemplare o su apposito allegato.

Ciò significa che, rispettato detto onere, in assenza di divieti, deve ritenersi che la libera fissazione del prezzo da parte dell'editore comprenda non solo il diritto di fissare il prezzo iniziale, ma anche quello di variarlo successivamente, secondo le proprie valutazioni commerciali.

Sotto altro profilo, altresì, va osservato che il sistema normativo vigente non pone all'editore alcun divieto di effettuare vendite straordinarie e che pertanto l'editore può apportare variazioni ai prezzi di vendita dei libri, secondo le modalità di cui al predetto comma 1 dell'art. 11.

I limiti di prezzo (sconto fino al 15 per cento) sono stati fissati avendo quale parametro il prezzo fissato dall'editore, ma riguardano la vendita al consumatore finale, la quale non è effettuata dall'editore, ma dagli esercenti legittimati alla medesima.

Pertanto, la non applicabilità alla disciplina del prezzo dei libri dell'art. 15 del decreto legislativo n. 114 limita le possibilità di intervento sul margine di sconto del rivenditore esercente la vendita al dettaglio.

Quanto sopra trova conferma, peraltro, nel richiamo operato dalla disposizione in discorso, alla non applicabilità alla disciplina del prezzo dei libri dell'art. 15 del decreto legislativo n. 114: detto articolo, infatti, disciplina le vendite effettuate dagli esercenti dettaglianti e solo ai medesimi può ritenersi applicabile.

In altri termini, la non applicabilità dell'art. 15, sancita dal comma 2 dell'art. 11 incide sulla sfera del rivenditore e non su quella dell'editore .

Sotto il profilo della individuazione del prezzo stabilito dall'editore, nel caso di modifica successiva alla consegna del libri al rivenditore, si ritiene che l'indicazione "in allegato" di cui al comma 1 del citato art. 11, possa essere realizzata mediante l'utilizzo di forme di comunicazione al pubblico da attuarsi all'interno del punto di vendita tali da indicare in modo univoco ed esaustivo i libri ai quali la modifica di prezzo si riferisce, il periodo di validità della modifica se temporanea, nonché la circostanza che il prezzo modificato è stato stabilito dall'editore quale variazione del prezzo di copertina originario.

In ordine alle modalità operative con le quali procedere alla comunicazione al pubblico delle caratteristiche dell'offerta promozionale attuata dall'editore si fa presente di ritenere ricompresi nella predetta locuzione "in allegato" di cui al comma 1 dell'art. 11, e pertanto utilizzabili ai fini prescritti, listini, cartelli o altri supporti idonei a rendere evidente al pubblico l'esistenza e le caratteristiche dell'offerta attuata dall'editore.

Resta fermo che l'eventuale intervento dell'editore in termini di sconto sul prezzo di vendita originario del libro deve essere da quest'ultimo attuato in tutte le tipologie di esercizi della rete distributiva nei quali il prodotto in discorso è posto in vendita (grandi strutture di vendita, medie strutture di vendita, esercizi di vicinato, centri commerciali).

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In considerazione del rapporto di collaborazione, che da sempre intercorre con la scrivente, i soggetti in indirizzo sono pregati di dare diffusione alla presente, onde agevolare una uniforme applicazione delle disposizioni sul territorio nazionale.

Il testo della presente circolare è disponibile sul sito INTERNET di questo Ministero alla pagina: www.minindustria.it/dgcas/commercio/indice.htm

 

                                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                                            (Piero Antonio Cinti)
                                                                    F.to CINTI