Disciplina del
prezzo dei libri - Circolare MAP
di
Giuseppe Dell'Aquila
Responsabile Ufficio
Legislativo Confesercenti Nazionale
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Il
Ministro delle attività produttive, con circolare n.3545/C, del 10 maggio
2002, ha fornito chiarimenti circa l'applicazione dell'art.11 della legge 7
marzo 2001, n.62, concernente la "disciplina
del prezzo dei libri". Con la circolare in oggetto, il Ministero delle attività produttive ha inteso chiarire che: 1. il rivenditore può applicare sul prezzo fissato dall'editore uno sconto fino al 15% senza essere soggetto alle disposizioni di cui all'art.15 del D.Lgs. n.114/98 ed alle normative regionali approvate in attuazione di quest'ultimo: ciò implica, da una parte, l'inapplicabilità al settore delle librerie degli obblighi relativi alle modalità di svolgimento, alla pubblicità, ai periodi ed alla durata delle vendite straordinarie, dall'altra l'impossibilità di praticare sconti superiori alla percentuale del 15% rispetto al prezzo fissato dall'editore; 2. non sussiste, d'altra parte, un obbligo per l'editore di non modificare il prezzo inizialmente stabilito, essendo prevista - in capo all'editore - l'unica prescrizione di dover fissare il prezzo ed indicarlo su ciascun esemplare o apposito allegato. L'editore, dunque, è libero sia di fissare il prezzo iniziale del libro, sia di variarlo successivamente, secondo le proprie valutazioni commerciali. Secondo il Ministero, non esistono divieti per l'editore di effettuare vendite straordinarie, e pertanto questi potrà sempre apportare variazioni ai prezzi di vendita dei libri, secondo le modalità di cui all'art.11, comma 1, della legge n.62/01, cioè apponendo il (nuovo) prezzo sui ciascun esemplare o apposito allegato; 3. i limiti di prezzo (cioè lo sconto fino al 15%) sono stati fissati avendo quale parametro il prezzo fissato dall'editore, ma riguardano la vendita al consumatore finale, effettuata dagli esercenti al dettaglio (librerie), e pertanto l'inapplicabilità alla disciplina del prezzo dei libri dell'art.15 del D.Lgs. n.114/98 limita esclusivamente le possibilità di intervento sul margine di sconto del rivenditore al dettaglio, non quella dell'editore; 4. per quanto riguarda le modalità con cui va individuato il prezzo stabilito dall'editore dopo l'eventuale modifica da parte del medesimo, la circolare chiarisce che, nel caso di modifica successiva alla consegna dei libri al rivenditore, l'indicazione del prezzo "in allegato" può essere realizzata mediante l'utilizzo di forme di comunicazione al pubblico da attuarsi all'interno del punto vendita - il Ministero ritiene utilizzabili all'uopo listini, cartelli o altri supporti idonei a rendere evidente al pubblico l'esistenza e le caratteristiche dell'offerta attuata dall'editore - tali da indicare in modo univoco ed esaustivo: a) i libri
ai quali la modifica del prezzo si riferisce; 5. infine, la circolare afferma che l'eventuale intervento dell'editore in termini di sconto sul prezzo di vendita originario del libro deve essere attuato in tutte le tipologie di esercizi della rete distributiva in cui il libro è posto in vendita (centri commerciali, grandi e medie strutture di vendita, esercizi di vicinato). §§§§ Orbene, fermo restando il diritto riconosciuto dalla legge all'editore di fissare i prezzi, si ritiene di dover di esprimere alcune osservazioni circa la disciplina del prezzo del libro, come risultante dall'interpretazione data dal Ministero delle attività produttive con la circolare in oggetto:
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