Disciplina del prezzo dei libri - Circolare MAP
di
Giuseppe Dell'Aquila
Responsabile Ufficio Legislativo Confesercenti Nazionale

Il Ministro delle attività produttive, con circolare n.3545/C, del 10 maggio 2002, ha fornito chiarimenti circa l'applicazione dell'art.11 della legge 7 marzo 2001, n.62, concernente la "disciplina del prezzo dei libri".
Come si ricorderà, la legge n.62/01, recante "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n.416", all'art.11, stabilisce che "il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore e da questi apposto, comprensivo di IVA, su ciascun esemplare o su apposito allegato".
Inoltre, "è consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al
15% di quello fissato ai sensi del comma 1 (dall'editore)".
Nei commi 3 e 4 dell'art.11 sono elencati i casi (tassativi) in cui sono ammesse deroghe al divieto di applicare sconti superiori al 15%.
Il decreto-legge 5 aprile 2001, n.99, convertito in legge 9 maggio 2001, n.198, ha poi stabilito che le disposizioni di cui all'art.11 hanno effetto a partire dal 1° settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale per un anno.
Da evidenziare che, sempre per effetto della legge n.198, nel periodo di sperimentazione in scadenza il 1° settembre 2002 non si applica alla disciplina del prezzo dei libri l'art.15 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, che detta le regole per l'effettuazione delle vendite straordinarie da parte dei commercianti al dettaglio.

Con la circolare in oggetto, il Ministero delle attività produttive ha inteso chiarire che:

1. il rivenditore può applicare sul prezzo fissato dall'editore uno sconto fino al 15% senza essere soggetto alle disposizioni di cui all'art.15 del D.Lgs. n.114/98 ed alle normative regionali approvate in attuazione di quest'ultimo: ciò implica, da una parte, l'inapplicabilità al settore delle librerie degli obblighi relativi alle modalità di svolgimento, alla pubblicità, ai periodi ed alla durata delle vendite straordinarie, dall'altra l'impossibilità di praticare sconti superiori alla percentuale del 15% rispetto al prezzo fissato dall'editore;

2. non sussiste, d'altra parte, un obbligo per l'editore di non modificare il prezzo inizialmente stabilito, essendo prevista - in capo all'editore - l'unica prescrizione di dover fissare il prezzo ed indicarlo su ciascun esemplare o apposito allegato. L'editore, dunque, è libero sia di fissare il prezzo iniziale del libro, sia di variarlo successivamente, secondo le proprie valutazioni commerciali. Secondo il Ministero, non esistono divieti per l'editore di effettuare vendite straordinarie, e pertanto questi potrà sempre apportare variazioni ai prezzi di vendita dei libri, secondo le modalità di cui all'art.11, comma 1, della legge n.62/01, cioè apponendo il (nuovo) prezzo sui ciascun esemplare o apposito allegato;

3. i limiti di prezzo (cioè lo sconto fino al 15%) sono stati fissati avendo quale parametro il prezzo fissato dall'editore, ma riguardano la vendita al consumatore finale, effettuata dagli esercenti al dettaglio (librerie), e pertanto l'inapplicabilità alla disciplina del prezzo dei libri dell'art.15 del D.Lgs. n.114/98 limita esclusivamente le possibilità di intervento sul margine di sconto del rivenditore al dettaglio, non quella dell'editore;

4. per quanto riguarda le modalità con cui va individuato il prezzo stabilito dall'editore dopo l'eventuale modifica da parte del medesimo, la circolare chiarisce che, nel caso di modifica successiva alla consegna dei libri al rivenditore, l'indicazione del prezzo "in allegato" può essere realizzata mediante l'utilizzo di forme di comunicazione al pubblico da attuarsi all'interno del punto vendita - il Ministero ritiene utilizzabili all'uopo listini, cartelli o altri supporti idonei a rendere evidente al pubblico l'esistenza e le caratteristiche dell'offerta attuata dall'editore - tali da indicare in modo univoco ed esaustivo:

a) i libri ai quali la modifica del prezzo si riferisce;
b) il periodo di validità della modifica, se temporanea;
c) la circostanza che il prezzo modificato è stato stabilito dall'editore, quale variazione del prezzo di copertina originario;

5. infine, la circolare afferma che l'eventuale intervento dell'editore in termini di sconto sul prezzo di vendita originario del libro deve essere attuato in tutte le tipologie di esercizi della rete distributiva in cui il libro è posto in vendita (centri commerciali, grandi e medie strutture di vendita, esercizi di vicinato).

§§§§

Orbene, fermo restando il diritto riconosciuto dalla legge all'editore di fissare i prezzi, si ritiene di dover di esprimere alcune osservazioni circa la disciplina del prezzo del libro, come risultante dall'interpretazione data dal Ministero delle attività produttive con la circolare in oggetto:

se non v'era dubbio sul diritto spettante all'editore di fissare un prezzo diverso sulla stessa opera in caso di nuove forniture (salvi diversi accordi), qualche perplessità sorge circa la spettanza all'editore del diritto di variare il prezzo dei libri già forniti alle librerie, semprechè (e nei limiti in cui) non si faccia riferimento ad un contratto estimatorio (o forme simili), in relazione al quale il rivenditore ha la facoltà di restituire la merce in via alternativa all'obbligo di pagamento del prezzo: solo in quest'ultimo caso, infatti, il rivenditore conserva l'interesse e dunque il relativo diritto di variazione del prezzo originariamente fissato;

vero è che, così stando le cose, sembra convenire agli editori ed alla grande distribuzione - almeno per tutto il periodo della sperimentazione - la stipula (ma potrebbe aversi, all'occorrenza, simulazione) esclusivamente di contratti estimatori, che consentiranno sempre la possibilità di praticare sul libro sconti superiori al 15%, sebbene riferibili all'editore anziché al rivenditore finale;

infine, è quanto meno sorprendente l'uso diretto, nella circolare, della terminologia "offerta promozionale attuata dall'editore", che fa comprendere come il divieto di effettuare vendite scontate di oltre il 15% e la non applicabilità dell'art.15 del decreto Bersani per tutto il periodo della sperimentazione siano facilmente superabili, con il semplice riferimento a sconti ed offerte praticati dall'editore anziché dalla libreria.