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Proposta
dell'Ali-Confcommercio,
del Sil-Confesercenti
e dell'Anarpe per una nuova e definitiva formulazione
dell'art. 11 della legge 62/01
Art.
11.
(Disciplina del prezzo dei libri)
1. Il
prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale
è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questi
apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun
esemplare o su apposito allegato.
2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque
e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito
da una percentuale non superiore al 10 per cento di quello
fissato ai sensi del comma 1.
3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura
limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e
tipografica;
b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con
metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli
con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono
rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
f) soppresso;
g) libri pubblicati da almeno ventiquattro mesi e dopo che siano
trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria
o da altro venditore al dettaglio;
h) edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di rapporti
associativi;
i) soppresso;
i-bis) soppresso.
4. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può
oscillare tra l'80 e il 100 per cento:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza
internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli
40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri
di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con
finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori
finali;
c) quando sono venduti per corrispondenza;
d) libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico;
e) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.
5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere,
fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso
dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
6. Nel corso di validità della presente normativa, non si applica al
prezzo dei libri l'art. 15 del decreto legislativo 31/03/1998 n. 114 ad
eccezione della possibilità data a ciascun editore, di concerto con i
dettaglianti, di effettuare fino a due campagne promozionali all'anno
che, attraverso l'applicazione di sconti rispetto al prezzo fissato, per
un periodo di tempo non superiore a 15 giorni, esclusi i mesi di luglio
e dicembre, comportino di fatto una riduzione del prezzo pagato dal
consumatore finale. E' fatta salva la facoltà del dettagliante, che
deve esserne comunque informato, di non aderire a tali campagne
promozionali.
7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità
dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente
articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni
previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel
quale le violazioni hanno avuto luogo.
9. soppresso. |