Art. 9
(Fondo per la
promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale)
1.
E' istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo finalizzato
alla assegnazione di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per lo
sviluppo dell'attività di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei prodotti
editoriali di elevato valore culturale, nonché per la loro diffusione all'estero.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1:
a) gli editori che intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali di elevato
valore culturale e scientifico;
b) i soggetti che presentano piani di esportazione e commercializzazione di prodotti
editoriali italiani all'estero.
3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonché i criteri e le
modalità di accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati con regolamento,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli affari esteri per gli
aspetti attinenti alla diffusione all'estero dei prodotti editoriali italiani.
4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i beni e le attività
culturali conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano parte
delle risorse del fondo istituito ai sensi del medesimo comma:
a) per l'apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono
privi, e nei quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato, in relazione alla
popolazione residente;
b) nei casi diversi da quelli indicati alla lettera a), per la ristrutturazione di
librerie o per l'apertura di nuove librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica o
dalla specializzazione delle opere editoriali commercializzate o da formule commerciali
innovative.
5. I criteri per la individuazione e la ripartizione alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano delle risorse indicate al comma 4 sono stabiliti con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, a
decorrere dall'anno 2003, la spesa annua massima di lire 2000 milioni.
7. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali.
Art. 10
(Messaggi
pubblicitari di promozione del libro e della lettura)
1.
I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti,
associazioni di categoria, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del
libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti
televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo
dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni.
Art. 11.
(Disciplina
del prezzo dei libri)
1.
Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente
fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta
sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque
e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale
non superiore al 10 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.
3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito
ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;
b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali
per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente
a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;
g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi
dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
h) edizioni speciali destinate esclusivamente ad essere cedute nell'ambito di rapporti
associativi;
i) libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico.
4. Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, i libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra
l'80 e il 100 per cento:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale,
regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
b) in favore di biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con
finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
educative ed università, i quali siano consumatori finali;
c) quando sono venduti per corrispondenza.
5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere,
fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi
dei singoli volumi che le compongono.
6. Salva l'applicazione dell'articolo 153 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
per i libri di testo scolastici la riduzione massima di cui al comma 2 non può superare
il 5 per cento.
7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità
dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui
agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo
e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i
relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
9. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, nonchè la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può provvedere alla ulteriore individuazione:
a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2, 4 e 6;
b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l'elenco dei
prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla
disciplina del prezzo fisso. |